Informazione - Agenzia di vigilanza sull´edilizia - edilizia convenzionata

Informazioni - Agenzia di vigilanza sull´edilizia - edilizia convenzionata (art. 79 L.P: 13/1997) Sul...

Data di pubblicazione:

31/03/2023

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Informazioni - Agenzia di vigilanza sull´edilizia - edilizia convenzionata

(art. 79 L.P: 13/1997)


Sul sito web dell'Agenzia per la Vigilanza sulle Abitazioni, ente ausiliario della Provincia wohnbauaufsicht.provinz.bz.it, o sul file sottostante, sono disponibili informazioni sui requisiti per l'occupazione di un'abitazione convenzionale e sui principali obblighi da rispettare.

Info_flyer_AWA_ITA.pdf scaricare (0.1 MB)

Una scheda informativa è disponibile anche in forma cartacea presso gli uffici comunali.


Per ulteriori informazioni, contattare l'Agenzia per la vigilanza sull´edilizia:

Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 39100 Bolzano

Tel. +39 0471 418490

E-mail:awa.ave@provinz.bz.it

PEC: awa.ave@pec.prov.bz.it


In breve:

Requisiti per l‘occupazione di un alloggio convenzionato

  • ResidenzaanagraficainProvinciaalmomentodelrilasciodellaconcessioneedilizia; o
  • residenza anagrafica/posto di lavoro da almeno cinque anni in Provincia; o
  • contratto di lavoro nel territorio provinciale; o
  • residenza anagrafica in Provincia per almeno cinque anni prima dell’emigrazione; e
  • nessun componente del nucleo famigliare deve essere proprietario di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero deve essere titolare del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione.


Principali obblighi in caso di alloggio convenzionato

  • Occupazione entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità
  • Trasferimentodellaresidenzaanagraficadellafamigliaentrounannodalrilasciodellalicenzad‘uso/agibilità
  • ComunicazionealComuneeall’IPESentro30 giorni, se il termine per l’occupazione(1anno) non è rispettato
  • Comunicazione al Comune entro 30 giorni, se l’alloggio dovesse rendersi libero
  • Rioccupazione dell’alloggio libero entro sei mesi
  • Comunicazione al Comune entro 30 giorni, se il termine per la rioccupazione (6mesi) non è rispettato
  • Nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale


Sanzioni amministrative

  • Omessa/non tempestiva comunicazioni al Comune e all‘IPES se i termini per l‘occupazione e la rioccupazione non sono rispettati: sanzioni pecuniarie pari a 500,00€;
  • Omessa/non tempestiva comunicazioni al Comune se il termine per la rioccupazione non sono rispettati: sanzioni pecuniarie pari a500,00€;
  • Occupazione da parte di persone NON aventi diritto :sanzione pecuniaria pari a 2,5 l‘ammontare del canone di locazione provinciale per la durata dell‘ illegittima occupazione




Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 28/11/2023, 11:29

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